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CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e, distintamente, le spese di mediazione.


2) Le spese di avvio, che compensano gli oneri di amministrazione e costituiscono, sommate alle spese di mediazione, l’indennità complessiva di mediazione, sono dovute da ciascuna parte per un importo di euro 40,00+IVA versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella Tabella A infra riportata.

4) L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento si determina a norma della medesima tabella A.
Dette spese di mediazione:
a) possono essere aumentate in misura non superiore 1/5 tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) devono essere aumentate in misura non superiore a 1/4 in caso di successo della mediazione;
c) devono essere aumentate di 1/5 nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n.28/2010.
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n.28 del 2010 deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) e non si applica alcun altro aumento a eccezione di quello previsto dalla lettera b);
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.


7) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, entro il limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9) Le spese di mediazione sono corrisposte al 50% dalle parti prima dell'inizio del primo incontro di mediazione.

10) Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 28/2011.

11) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.

12) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

13) Ciascun soggetto che aderisce al procedimento di mediazione è tenuto alla corresponsione delle spese di avvio.
Ai fini della corresponsione delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

 

Indennità di mediazione obbligatoria (art.5 D.Lgs. 28/2010)
Ciascuna parte è tenuta a corrispondere la somma di € 40 + Iva cui vanno aggiunte le indennità di mediazione determinate secondo i seguenti scaglioni:
Valore della lite Indennità IVA 21% Totale per parte
Fino a € 1.000,00 43,33 9,10 52,43
Da € 1.001 a € 5.000 86,67 18,20 104,87
Da € 5.001 a € 10.000 160,00 33,60 193,60
Da € 10.001 a € 25000 240,00 50,40 290,40
Da € 25.001 a € 50.000 400,00 84,00 484,00
Da € 50.001 a € 250.000 666,67 140,00 806,67
Da € 250.001 a € 500.000 1.000,00 210,00 1.210,00
Da € 500.001a € 2.500.000 1.900,00 399,00 2.299,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 2.600,00 546,00 3.146,00
Oltre € 5.000.000 4.600,00 966,00 5.566,00
Le spese di avvio e il 50 % delle indennità di mediazione devono essere corrisposte antecedentemente all’inizio del primo incontro.
 
In caso di esito positivo della mediazione è prevista una maggiorazione del 25% da applicare alla Tabella Ministeriale.
 
Art. 16 del D.M. n. 180/2010: TABELLA A ricalcolata.
 
Indennità di mediazione volontaria
Ciascuna parte è tenuta a corrispondere la somma di € 40 + Iva cui vanno aggiunte le indennità di mediazione determinate secondo i seguenti scaglioni:
Valore della controversia Indennità IVA 21% Totale per parte
Fino a € 1.000 55,00 11,55 ,66,55
a Euro 1.001 a Euro 5.000 130,00 27,30 157,30
Da € 5.001 a € 10.000 200,00 42,00 242,00
Da € 10.001 a € 25000 400,00 84,00 484,00
Da € 25.001 a € 50.000 700,00 147,00 847,00
Da € 50.001 a € 250.000 1.200,00 252,00 1.452,00
Da € 250.001 a € 500.000 2.500,00 525,00 3.025,00
Da € 500.001 a € 2.500.000 4.100.00 861,00 4.961,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 6.000,00 1.260,00 7.260,00
Oltre € 5.000.000 10.000,00 2.100,00 12.100,00
 
Le spese di avvio e il 50 % delle indennità di mediazione devono essere corrisposte antecedentemente all’inizio del primo incontro.
 
In caso di esito positivo della mediazione è prevista una maggiorazione del 25%.
 
I pagamenti potranno essere effettuati nelle seguenti modalità:
 
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